Corte di Giustizia UE, sentenza 12 ottobre 2023, in causa n. C-57/22

12 Ottobre 2023

Il lavoratore ha diritto alle ferie maturate dalla data del licenziamento annullato fino alla reintegra.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Un cittadino ceco, illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel posto di lavoro a seguito dell’annullamento in sede giudiziale del provvedimento espulsivo, si era visto negare dal proprio datore di lavoro la fruizione delle ferie annuali non godute nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione, in quanto, in tale periodo, non aveva lavorato. Nel giudizio conseguentemente istaurato dal dipendente, il giudice aveva chiesto l’intervento incidentale della Corte di giustizia, la quale, nel formulare il principio sopra riportato, osserva che: (i) il diritto alle ferie annuali retribuite persegue la finalità di consentire al lavoratore sia di riposare in relazione all’esecuzione dei compiti che gli incombono in forza del contratto di lavoro, sia di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione; (ii) tale finalità è certamente fondata sulla premessa che il lavoratore abbia effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento, ma se egli non è stato posto nelle condizioni di svolgere la propria attività, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all’effettivo espletamento della prestazione lavorativa; (iii) ciò vale tanto più nelle ipotesi in cui l’impossibilità di svolgere il proprio lavoro sia conseguenza di un atto illegittimo del datore di lavoro – come nel caso di specie.