Corte di giustizia UE, sentenza 15 dicembre 2022, in causa n. C-311/21

15 Dicembre 2022

Riducibile la retribuzione dei lavoratori interinali a patto di adeguate compensazioni sul piano delle altre condizioni di lavoro e dell’occupazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

In Germania, per i lavoratori del settore del commercio al dettaglio (come probabilmente in altri settori), un contratto collettivo separato stabilisce per i lavoratori inviati da agenzie interinali una retribuzione nettamente inferiore rispetto a quella dei lavoratori comparabili dell’impresa utilizzatrice. Ciò è infatti consentito in materia di “condizioni di base del lavoro e dell’occupazione” dalla direttiva comunitaria riguardante il lavoro interinale, come deroga al principio di parità di trattamento, “a condizione che sia garantito ai lavoratori tramite agenzia interinale un livello adeguato di protezione”. Nella causa promossa da una lavoratrice interinale tedesca per rivendicare le differenze retributive rispetto a un lavoratore dell’impresa, la Corte di giustizia, su richiesta dei giudici nazionali, ha interpretato il significato dell’espressione “protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale” nel senso che alla possibilità di stabilire per questi lavoratori condizioni di base deteriori rispetto a quelle dei lavoratori dell’impresa deve essere associato un vantaggio equivalente sullo stesso piano (retribuzione, orario di lavoro, ore di straordinario, pause, periodi di riposo, lavoro notturno, ferie e giorni festivi).