Corte di giustizia U.E., sentenza 19 giugno 2014 in causa C-507/12, Jessy Saint Prix

19 Giugno 2014

La donna che smette temporaneamente di lavorare per le limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualifica di lavoratrice in base al diritto dell’Unione. Ella ha pertanto diritto ad ogni indennità integrativa del reddito stabilita dall’Ordinamento dello Stato membro a vantaggio dei lavoratori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

All’esame della Corte di giustizia era il diritto inglese che, prevedendo una indennità integrativa del reddito della lavoratrice nelle undici settimane precedenti la settimana presunta di parto e fino a quindici settimane successive al parto, esclude tale trattamento per la persona proveniente dall’estero, salvo (per quel che qui interessa) che questa sia qualificabile come lavoratrice subordinata secondo il diritto comunitario. Interpretando quest’ultimo – in un caso di una donna francese, che lavorava in Inghilterra e che aveva temporaneamente interrotto il lavoro nella vicinanza del parto e nel periodo successivo – la Corte ritiene che la qualifica di lavoratore, secondo il diritto comunitario, si estenda anche al caso indicato nel giudizio sottopostole, purché la donna riprenda poi il lavoro in un termine ragionevole dopo il parto.