Corte di giustizia UE, sentenza 19 ottobre 2017, in causa n. C-531/15, Ramos
Ai fini dell’applicazione della regola sull’onere della prova per le violazioni della parità di trattamento tra uomo e donna nel lavoro, costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso la mancata valutazione secondo linee direttrici concertate tra la Commissione Ue e gli Stati membri del rischio associato al posto di lavoro di una lavoratrice in periodo di allattamento.
Secondo il diritto spagnolo e in conformità del diritto comunitario, in caso di allattamento, il datore di lavoro deve valutare i rischi connessi in base a parametri stabiliti dalla Commissione Ue di concerto con gli Stati membri e quindi, all’occorrenza, spostare la lavoratrice ad altre mansioni o, se non è possibile, sospenderla erogandole una determinata indennità. In un giudizio, promosso da una infermiera di pronto soccorso in periodo di allattamento, alla quale era stato negato il diritto alla sospensione con indennità, si era posto il problema se alla fattispecie si applicasse il particolare regime dell’onere della prova stabilito in caso di discriminazioni dirette o indirette nel lavoro in ragione del sesso, al quale la Corte di giustizia, investita della relativa questione incidentale, ha dato risposta positiva, indicando altresì le modalità di applicazione di tale regime al caso in esame.
Sezione: processuale