Corte di giustizia UE, sentenza 20 luglio 2016, in causa n. C-341/15, Maschek

20 Luglio 2016

Anche in caso di dimissioni, il dipendente ha diritto a un’indennità per le ferie che non ha potuto godere, anche se a causa di malattia, ma non per i periodi in cui, per accordo col datore, non era tenuto alla prestazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il caso portato all’esame della Corte di giustizia era quello di un dipendente della città di Vienna che era stato assente dal lavoro per quasi due anni prima della domanda di pensionamento, inizialmente per un breve periodo di malattia e poi per accordo col datore di lavoro, che lo aveva esonerato dalla prestazione, corrispondendogli tuttavia la retribuzione. Per questi periodi aveva chiesto e si era visto negare l’indennità per ferie non godute. Nel giudizio conseguente, la Corte di giustizia, investita dai giudici nazionali della questione interpretativa del diritto comunitario, dichiara contrastante col diritto dell’Unione la norma austriaca che esclude l’indennità in caso di domanda di pensionamento, ma non per il periodo in cui il lavoratore era stato convenzionalmente esonerato dalla prestazione. – Sezione: rapporto di lavoro