Corte di giustizia UE, sentenza 20 settembre 2018, in causa n. C-466/17, Motter
Non viola il diritto dell’Unione la valutazione solo parziale, in sede di assunzione di un docente di scuola di istruzione secondaria, del servizio prestato in precedenza con contratti a tempo determinato.
Nel caso esaminato, si trattava di una docente della Provincia di Bolzano, assunta in ruolo con esame per titoli dopo 8 anni consecutivi di successivi contratti a termine annuali. Secondo la disciplina italiana, le era stata riconosciuta in sede di assunzione in ruolo l’anzianità di servizio precedente in maniera integrale per i primi quattro anni e solo per i 2/3 per i restanti quattro. La Corte di giustizia riconosce che tale diversità di trattamento riservata ai contratti a termine sia giustificata: per un verso, dalla diversa esperienza lavorativa dei contratti a termine, chiamati a sostituzioni temporanee in diverse materie e con un sistema di computo dell’orario diverso e per altro verso dallo scopo di evitare discriminazioni alla rovescia nei confronti di assunti mediante pubblico concorso, che la Costituzione italiana privilegia per garantire imparzialità e efficacia della P.A.
Sezione: rapporto di lavoro