Corte di giustizia UE, sentenza 21 febbraio 2018, in causa n. C-518/15, Ville de Nivelles
A norma della direttiva comunitaria 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro, vanno qualificate “orario di lavoro” le ore di guardia del lavoratore nel proprio domicilio con obbligo di corrispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro 8 minuti.
La causa nazionale che ha sollecitato l’interpretazione del diritto dell’Unione era stata promossa dal vigile del fuoco di una città belga, che aveva chiesto il risarcimento danni per il mancato pagamento delle proprie prestazioni in servizio di guardia al proprio domicilio. Prescindendo dalla questione della retribuibilità o meno di tali prestazioni ove qualificabili come orario di lavoro, questione estranea alla direttiva invocata, la Corte conclude nel senso che, se la mera reperibilità per essere contattato dal datore di lavoro non è riconducibile alla nozione comunitaria di orario di lavoro, tale lo è l’obbligo di essere fisicamente presente per un periodo determinato nel luogo indicato dal datore di lavoro e di raggiungere il luogo di lavoro entro 8 minuti, in quanto tali obblighi limitano oggettivamente la possibilità del lavoratore di dedicarsi nel medesimo periodo a interessi personali e sociali.
Sezione: rapporto di lavoro