Corte di giustizia UE, sentenza 24 gennaio 2018 in cause riunite nn. C-616/16 e C-617/16

24 Gennaio 2018

L’obbligo di origine comunitaria di un’adeguata remunerazione dei medici specializzandi riguarda anche le specializzazioni iniziate prima del 1° gennaio 1983 e terminate successivamente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Com’è noto, l’Italia traspose tardivamente, dal 1991, la direttiva comunitaria sui medici specializzandi in materie comuni ad almeno due Stati membri, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 1982. Il diritto al relativo trattamento o al risarcimento danni per la mancata fruizione dello stesso per gli specializzandi ammessi ai corsi a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1990 ha costituito oggetto nel tempo di un notevole contenzioso nella giurisprudenza amministrativa e poi ordinaria, con un intervento parziale anche da parte del legislatore del 1999. Ora alla Corte di giustizia è pervenuta dalle Sezioni unite della Cassazione la questione relativa agli specializzandi iscritti a corsi iniziati prima del 1° gennaio 1983 e terminati successivamente, con riguardo all’eventuale estensione ad essi del diritto a un’adeguata remunerazione. La Corte di giustizia risponde affermativamente limitatamente alla frazione di corso successivo al 31 dicembre 1982 e fornisce indicazioni sui modi per dare attuazione “ritardata” a tali diritti (possibile interpretazione del diritto italiano conforme al diritto dell’Unione o, se impossibile, risarcimento danni nella misura poi prevista dalla legge italiana, salva la prova di un maggior danno).
Sezione: rapporti speciali