Corte di giustizia UE, sentenza 25 ottobre 2018, in causa n. C-331/17, Sciotto
No all’esenzione delle le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane dalla normativa sanzionatoria dell’abuso nella successione di contratti a termine.
La decisione riguarda la normativa italiana del periodo in cui era applicabile il D. Lgs. n. 368 del 2001 e il D.L. n. 64 del 2010 (ma anche la legislazione successiva – art. 29 D. Lgs. n. 81/2015, non modificato dal c.d. decreto dignità – non è sul punto diversa), secondo i quali alle fondazioni lirico-sinfoniche non si applicavano, in particolare, gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 368; legislazione applicata a una tersicorea impiegata in vari spettacoli dal teatro dell’opera di Roma, in base a plurimi contratti a termine senza alcuna limitazione di durata massima complessiva o di numero di rinnovi. La domanda della lavoratrice di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato era stata respinta dal giudice italiano di primo grado, mentre la Corte d’appello aveva posto alla Corte di giustizia la questione incidentale dell’interpretazione in materia della disciplina comunitaria. La Corte risponde che questa va interpretata nel senso che osta a una tale deroga, non giustificata da ragioni oggettive inerenti l’attività considerata, come viceversa potrebbe verificarsi in caso di contratti a termine stipulati per esigenze artistiche o tecniche relative a singoli spettacoli o per reiterate esigenze sostitutive.
Sezione: rapporto di lavoro