Corte di giustizia UE, sentenza 26 marzo 2020, in causa n. C-344/18
Se più sono i cessionari di azienda, il rapporto di lavoro si trasferisce, se possibile, a ciascuno di essi, in proporzione alle funzioni del lavoratore interessato.
Nel caso esaminato, si trattava della dipendente di un’impresa di pulizia belga, con mansioni di responsabile di tre cantieri, nei quali, a seguito di trasferimento d’azienda, erano subentrate due diverse imprese, la prima per due cantieri e l’altra per il terzo. Poiché nessuna delle cessionarie aveva riconosciuto gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, la lavoratrice aveva promosso un giudizio in cui era stata poi posta alla Corte di giustizia la questione incidentale alla quale la Corte ha dato la risposta di cui alla massima. La Corte ha altresì aggiunto che, nel caso in cui la divisione del rapporto tra le due cessionarie non sia possibile o arrechi pregiudizio ai diritti o alle condizioni di lavoro del dipendente, la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro va considerata come dovuta a fatto dei cessionari, anche se intervenuta per iniziativa del lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro