Corte di giustizia UE, sentenza 27 aprile 2017 in cause nn. C-680/15 e C-681/15, Graf
In caso di cessione di azienda, si trasferiscono al cessionario anche gli obblighi nascenti da contratti liberamente stipulati tra cedente e lavoratori che rinviano in maniera dinamica a una determinata contrattazione collettiva, purché il cessionario abbia la possibilità di modificarla.
Nel caso esaminato, sia il cedente che il cessionario non applicavano direttamente alcun contratto o accordo collettivo, ma il primo aveva a suo tempo stipulato con i singoli dipendenti il rinvio, quanto alle condizioni di lavoro, ad una contrattazione collettiva di un determinato settore, considerata nel suo divenire. Il cessionario dell’azienda cui erano addetti quei lavoratori sosteneva di non essere tenuto ad osservare tale contrattazione nella sua evoluzione, ma solo il contratto collettivo vigente al momento del trasferimento. La Corte adotta la soluzione ritenuta di giusto equilibrio tra gli interessi dei lavoratori e quelli dell’impresa cessionaria.
Sezione: rapporto di lavoro privato