Corte di Giustizia UE, sentenza 27 aprile 2023, in causa n. C-192/22

27 Aprile 2023

No a una normativa che prevede l’estinzione delle ferie non potute godere alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La legge tedesca stabilisce che in caso di mancata fruizione delle ferie nell’anno di riferimento, queste vanno godute nei primi tre mesi dell’anno successivo. Un lavoratore a cui, in base a tale legge, era stata negata l’indennità sostitutiva delle ferie per i giorni che non aveva potuto goderne fino alla cessazione del rapporto di lavoro, a causa di malattia e poi per un’aspettativa di accompagnamento alla pensione, aveva promosso un giudizio, nel corso del quale era stata interpellata la Corte di giustizia, per l’interpretazione al riguardo del diritto comunitario. Questa, accogliendo i dubbi del giudice del rinvio, osserva che: (i) il diritto alle ferie annuali è retribuito e la componente economica permane, sotto forma di indennità, quando il dipendente non è in grado di fruire delle ferie a causa della cessazione del rapporto di lavoro; (ii) l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato; (iii) il diritto alle ferie presuppone normalmente un precedente periodo di lavoro, ma spetta anche in caso di assenza per malattia, a meno che questa sia talmente lunga che il cumulo di ferie crei seri problemi all’impresa, snaturando la nozione stessa di riposo; (iv) la normativa tedesca esaminata non è conforme al diritto comunitario perché fa estinguere il diritto a ferie di breve durata che il dipendente non ha potuto godere a causa, prima della malattia e poi dell’aspettativa pre-pensionamento.