Corte di giustizia UE, sentenza 28 febbraio 2018, in causa n. C-46/17, Hubertus John
Il diritto comunitario non osta a una normativa nazionale che consente alle parti di un contratto di lavoro con un termine finale coincidente col raggiungimento dell’età pensionabile di differirne, anche più volte, la scadenza.
Il contratto di lavoro esaminato era stato qualificato dal giudice nazionale tedesco (operante il rinvio alla Corte di giustizia) come contratto a tempo determinato, in quanto, secondo la disciplina nazionale, si sarebbe risolto automaticamente al raggiungimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore, ma avrebbe potuto essere prorogato, anche ripetutamente, d’accordo tra le parti. Da qui il dubbio del possibile contrasto della disciplina nazionale con la direttiva comunitaria che vieta discriminazioni in ragione dell’età (perché subordinerebbe la prosecuzione del rapporto al consenso del datore di lavoro) e con la disciplina comunitaria contro l’abuso dei contratti a termine successivi. La Corte di giustizia esclude la fondatezza di ambedue i dubbi: il primo in quanto in realtà il diritto nazionale offrirebbe al lavoratore il vantaggio di poter scegliere tra la sicura estinzione del rapporto e la prosecuzione dello stesso; il secondo perché le eventuali ripetute proroghe del termine prolungano in realtà la stabilità del rapporto di lavoro, anziché limitarla.
Sezione: rapporto di lavoro