Corte di giustizia UE, sentenza 3 marzo 2022, in causa n. C-590/20
Una speciale remunerazione spetta dal 1° gennaio 1983 anche ai medici specializzandi che hanno iniziato la specializzazione prima del 1982, proseguendo dopo il 1° gennaio 1983.
Ancora un intervento (l’ultimo?) della Corte di giustizia sulla questione della spettanza e sulla decorrenza di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi, che ha dato luogo in Italia a un contenzioso infinito, originato dalla ritardata attuazione della direttiva comunitaria che prevede la misura. In particolare, la controversia che ha dato luogo all’attuale intervento della Corte riguarda l’estensione della platea dei soggetti titolari del diritto – e quindi del risarcimento del danno causato dall’adempimento tardivo della direttiva n. 82/76 da parte dell’Italia. Già in una recente occasione, la Corte di giustizia aveva affermato che il diritto alla speciale remunerazione dal 1° gennaio 1983 (anno in cui la direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei Paesi membri) spetta anche al medico che abbia iniziato la specializzazione nel 1982 (questo era il caso sottoposto alla Corte). Ora la questione consiste nello stabilire se spetti anche al medico che abbia iniziato la specializzazione prima del 1982, cioè prima dell’approvazione della direttiva n. 82/76. Anche in questo caso, la Corte ribadisce che una speciale remunerazione spetta dal 1°/1/1983 anche al medico che ha iniziato il corso di specializzazione prima dell’anno di approvazione della direttiva, proseguendo poi oltre il 1°/1/1983, al quale pertanto è dovuto oggi il risarcimento danni per la mancata applicazione della direttiva per gli anni successivi al 1/1/1983.