Corte di giustizia UE, sentenza 8 maggio 2019, in causa n. C-494/17, MIUR c. Rossato
Nel caso in cui uno Stato membro, per sanare il pregresso ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a termine, ne disponga la trasformazione a tempo indeterminato, non è altresì normalmente dovuto anche un risarcimento danno.
Come è noto, il legislatore Italiano, al fine di adeguare la normativa nazionale agli obblighi comunitari, stabilì, con legge n. 107/2015, per il futuro, un limite di 36 mesi alla durata complessiva dei contratti a termine successivi del personale docente nella scuola pubblica, mentre per il passato autorizzò, per l’anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario nazionale di assunzione del personale docente per la copertura dei posti scoperti, attingendo alle graduatorie di docenti precari disciplinate dal D. Lgs. n. 297/1994. Questo sistema fu ritenuto non censurabile dalla Corte costituzionale, ancorché non prevedesse un risarcimento danni, neppure per la limitata retroattività della “conversione” dei rapporti di lavoro. Per questo aspetto, il giudice italiano ha di nuovo investito la Corte di giustizia UE della questione della eventuale violazione degli obblighi comunitari, che la Corte ha escluso con la presente sentenza, salva la possibilità che la limitazione della retroattività della “conversione” a tempo indeterminato non sia proporzionata per sanzionare il precedente abuso, valutazione peraltro riservata al giudice nazionale.
Sezione: rapporto di lavoro