Corte di giustizia U.E. sentenza in causa n. C-458-12
Non contrasta col diritto comunitario la normativa italiana che, in caso di CESSIONE DI PARTE DI UNA IMPRESA, consenta il trasferimento dei rapporti di lavoro senza il consenso dei lavoratori interessati anche quando la parte ceduta non costituisca una ENTITA’ economica funzionalmente autonoma PREESISTENTE al trasferimento.
La questione pregiudiziale incautamente rimessa dal Tribunale di Trento alla Corte di giustizia U.E. riapre la polemica in ordine alla interpretazione della disciplina italiana in materia di trasferimento di ramo di azienda, sulla quale si era finora registrato un ampio consenso (cfr., recentemente, Corte di cassazione 21 novembre 2012 n. 20422) nel senso che oggetto del trasferimento è una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura creata ad hoc in vista del trasferimento, A fronte di tale uniforme interpretazione del diritto italiano, che compete ai giudici nazionali e che si avviava a diventare diritto vivente in materia, sono poco comprensibili le ragioni del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, fondato su di una opposta interpretazione, del tutto minoritaria in Italia e che continuerà ad essere probabilmente disattesa dal supremo organo di giustizia, non contrastando con alcuna norma comunitaria.