Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, sentenza 17 ottobre 2019, Ribalda e altri (nn. 1874/13 e 8567/13)
La ricerca del colpevole di furti in azienda può autorizzare, senza preventiva comunicazione, il controllo a distanza di lavoratori.
Nel caso esaminato, si trattava di un’impresa spagnola che avendo rilevato mancanze di denaro derivanti da furti presumibilmente avvenuti presso le casse, aveva disposto la videosorveglianza occulta presso le stesse, individuando così gli autori dei furti, tutti licenziati. Nel valutare la fattispecie, la CEDU richiama soprattutto i criteri enunciati nella propria precedente pronuncia 5 settembre 2017, Barbulescu (v. n. 19 della Newsletter di quell’anno) relativa ai criteri da usare alla ricerca di un equilibrio tra gli interessi contrapposti in caso di controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. E, costatato che nel caso le ragioni dell’intrusione erano legittime, che l’ampiezza della misura di sorveglianza, sia quanto al tempo che al luogo (aperto al pubblico e dove i dipendenti avevano rapporti con i clienti), era stata appropriata, che l’utilizzazione dei risultati era stata limitata a sanzionare i colpevoli e a disporre della prova del furto nel successivo giudizio e infine che misure meno invasive di controllo risultavano praticamente impossibili, la Corte ha concluso che nel caso esaminato si era verificato un imperativo preponderante, relativo alla protezione di un bene privato importante, che aveva giustificato la mancanza di una preventiva informazione della misura di controllo (che pure costituisce, in via di principio, uno dei criteri fondamentali utilizzati nella valutazione della giustificatezza del controllo a distanza).
Sezione: rapporto di lavoro