Decreto IRPEF-IRES (secondo modulo): le modifiche in materia di reddito da lavoro dipendente
16 Dicembre 2024
Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192
Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il D.Lgs. n. 192/2024 contenente il cd. secondo modulo della riforma IRPEF-IRES, in attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023).
Il provvedimento contiene modifiche che toccano tutte le categorie reddituali (reddito agrario, reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo, reddito d’impresa). L’art. 3 del decreto si occupa di reddito di lavoro dipendente e le modifiche in esso previste, di seguito sintetizzate, si applicano ai redditi da lavoro percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- Nell’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, che prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro, dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, viene inserito il riferimento esplicito ai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (dunque, ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) e al regolamento aziendale, quali fonti legittimanti il versamento dei contributi beneficiari del regime fiscale agevolato.
- Il comma 5, quarto periodo, art. 51 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, nella previgente versione prevedeva la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di tutti i rimborsi riconosciuti a tale titolo, ad esclusione di quelli di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (quindi, biglietti del bus, tram, metro, ecc.). Il D.Lgs. n. 192/2024 interviene proprio sui rimborsi di spese di viaggio e di trasporto prevedendo che, ai fini della relativa esclusione dall’imponibile, le spese devono essere comprovate e documentate. Viene, dunque, eliminato il riferimento a documenti provenienti dal vettore comprovanti il sostenimento delle spese in questione. Ne consegue che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato risulta esente (purché opportunamente comprovato e documentato).