Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023

15 Marzo 2023

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Il D.Lgs n. 24/2023, attuativo della direttiva europea sul cd. whistleblowing, introduce nell’ordinamento italiano disposizioni – in vigore a partire dal 15 luglio 2023 – a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico sia privato, che effettuano segnalazioni di violazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.
Tre le principali direttrici su cui il decreto interviene.
Viene anzitutto modificato l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della normativa. Il catalogo delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione non è più limitato all’elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs n. 231/2001, ma comprende le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato. Sotto un profilo soggettivo, si agisce sulla platea degli enti tenuti al rispetto della disciplina del whistleblowing, rendendola per la prima volta obbligatoria su larga scala nel settore privato. Si registra altresì l’estensione del perimetro della protezione offerta, prevista non più solo in favore del whistleblower vero e proprio, ma anche di persone che hanno in qualche modo “facilitato” la segnalazione o, ancora, di chi ha effettuato una divulgazione pubblica della stessa.
Si interviene in secondo luogo sulla procedura di segnalazione, specificando nel dettaglio i requisiti per la predisposizione e la gestione del canale interno e prevedendo anche un coinvolgimento dei sindacati.
Il decreto arricchisce infine la tutela offerta al whistleblower e agli altri soggetti equiparati. Il focus della protezione rimane quello garantito dalla normativa precedente, incentrato sulla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e sul divieto di ritorsioni. Tali profili vengono, però, maggiormente valorizzati, financo modificando l’articolo 4 della legge n. 604/1966 sul licenziamento.