Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, pubblicato in G.U. 24 giugno 2015 n. 144
Pubblicata la versione definitiva del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Nella riscrittura, in una sorta di testo unico, della disciplina delle varie forme contrattuali del lavoro, le novità maggiori, come già indicato segnalando il relativo schema di decreto nel n. 4/2015 della Newsletter), restano: a) l’abolizione del contratto di collaborazione a progetto (ma nel settore pubblico dal 2017), mentre viene in qualche modo recuperato il contratto di collaborazione personale coordinata e continuativa senza progetto, che peraltro è qualificabile dal 1° gennaio 2016 come di lavoro subordinato se la collaborazione è di contenuto ripetitivo e le sue modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, salvo le eccezioni già segnalate commentando lo schema non definitivo del decreto; b) l’abolizione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica; c) la conferma della sostanziale abolizione delle causali nelle prestazioni temporanee, sostituite per i lavoratori a termine e per i lavoratori somministrati a tempo determinato dalla previsione del limite quantitativo del 20% del personale stabile; d) la consistente modifica della disciplina delle mansioni, che, in situazioni di riorganizzazione aziendale, possono essere modificate in pejus di un livello, ferma la categoria (impiegato, operaio etc.), ma anche con contratto individuale “certificato”, espressamente nell’interesse del lavoratore (?). Per il resto, part time, lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente, somministrazione del lavoro, e lavoro accessorio (il cui limite annuo di utilizzo per ogni lavoratore è elevato da 5.000,00 a 7.000,00 euro) ricevono unicamente una qualche razionalizzazione di disciplina e limitate modifiche. Più consistenti le novità per l’apprendistato, nel tentativo di potenziarne la funzionalità, depressa nei fatti dagli incentivi previsti per il contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti. Di particolare rilevanza è inoltre il rinvio alla contrattazione collettiva di ogni livello, anche aziendale, per la disciplina di molteplici degli istituti disciplinati. Ancora è da rilevare la ripetuta previsione dell’utilizzo della “certificazione” in materie “sensibili” (come l’accordo per l’attribuzione di un livello inferiore o la certificazione dell’assenza nel contratto co.co.co dei requisiti della subordinazione etc.). Da segnalare, infine, la definitiva comparsa dal decreto dell’ipotesi di introdurre un salario minimo orario per i lavoratori ai quali non è applicabile alcun contratto collettivo di lavoro prevista nell’art. 1, comma 7° lett. g ) della Legge delega n. 183/2014.
Sezione: normativa