Decreto legislativo 29 agosto 2023 n. 120, in G.U. n. 206 del 4 settembre 2023
4 Settembre 2023
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi sulla riforma dello sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40).
Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)
Il decreto legislativo n. 120/2023, in vigore dal 5 settembre 2023, interviene in misura più o meno rilevante su tutti i cinque decreti emanati nel 2021 per dare attuazione alla cd. riforma dello sport, fra cui il decreto legislativo n. 36/2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. In particolare:
- Viene chiarita ed ulteriormente delimitata la nozione di lavoratore sportivo (art. 25 D.Lgs. n. 36/2021), definendo tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico o il direttore di gara che esercita l’attività sportiva a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. Si escludono dalla nozione di lavoratori sportivi i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione per il cui esercizio è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi dei relativi ordini professionali.
- La nuova formulazione dell’art. 25 prevede altresì che qualora l’attività dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche rientri nell’ambito di attività di lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
- In relazione alle disposizioni non applicabili al rapporto di lavoro sportivo subordinato, in ragione del relativo carattere attenuato, viene espunto, nell’art. 26 del D.Lgs n. 36/2021 il riferimento alla Legge n. 92/2012, art. 1, cc. 47-69. Pertanto, al rapporto di lavoro sportivo subordinato sono applicabili le disposizioni previste dalla Riforma Fornero in materia di impugnativa del licenziamento.
- Dall’ambito applicativo dell’art. 37 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, vengono ora i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- L’art. 28, come da ultimo modificato, prevede un innalzamento da 18 a 24 ore settimanali della soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto per cui il lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo, si presume oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.