Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Il D.Lgs n. 36/2023 reca profonde modifiche al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) ed introduce strumenti, soglie e criteri di legge attuati dal Governo con la dichiarata volontà di garantire al sistema degli appalti pubblici semplificazione e velocizzazione procedurale nei tempi di gara, mettendo così le istituzioni e le imprese in condizione “di lavorare con celerità per fornire beni e servizi ai cittadini”.
L’esigenza, avvertita prioritariamente dal legislatore delegato, di valorizzare gli appalti pubblici come leva strategica per la ripresa dell’economia, il rilancio degli investimenti e l’attuazione del PNRR, lo ha condotto ad un radicale mutamento di prospettiva nella regolazione della materia, orientandola verso i nuovi principi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”.
Il nuovo Codice appalti è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dei decreti cd. Semplificazioni (decreto-legge n. 76/2020) e Semplificazioni-bis (decreto-legge n. 73/2021).
Di seguito si segnalano le principali novità che avranno ricadute, dirette o indirette, sulle disposizioni in materia di lavoro.
- Viene prevista la possibilità di assegnare dei lavori in regime di affidamento diretto: a) per appalti di servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di valore inferiore a 140.000.00 euro; negoziata senza bando per importi da 140.000,00 fino a 215.000,00 (750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici; b) per appalti di lavori la soglia viene invece fissata ad importi inferiori a 150.000,00 euro. È prevista la procedura negoziata, senza bando, per lavori da 150.000,00 euro fino a 1 mln di euro e da 1 mln di euro fino a 5,382 mln di euro, con numero di operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica, senza necessità di motivazione.
- Si prevede che il responsabile unico del progetto (RUP), sovrintendente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente.
- Viene consentito il subappalto senza limiti percentuali e il cd. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche.
- Le stazioni appaltanti dovranno adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.
- Viene definitivamente cancellato il divieto di appalto integrato (previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016), prevedendo in via stabile la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può comunque essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma, efficace dal 1° luglio 2023, si pone in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato, disposta dal decreto-legge n. 77/2021.