Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023

31 Marzo 2023

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Il D.Lgs n. 36/2023 reca profonde modifiche al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) ed introduce strumenti, soglie e criteri di legge attuati dal Governo con la dichiarata volontà di garantire al sistema degli appalti pubblici semplificazione e velocizzazione procedurale nei tempi di gara, mettendo così le istituzioni e le imprese in condizione “di lavorare con celerità per fornire beni e servizi ai cittadini”.
L’esigenza, avvertita prioritariamente dal legislatore delegato, di valorizzare gli appalti pubblici come leva strategica per la ripresa dell’economia, il rilancio degli investimenti e l’attuazione del PNRR, lo ha condotto ad un radicale mutamento di prospettiva nella regolazione della materia, orientandola verso i nuovi principi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”.
Il nuovo Codice appalti è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dei decreti cd. Semplificazioni (decreto-legge n. 76/2020) e Semplificazioni-bis (decreto-legge n. 73/2021).
Di seguito si segnalano le principali novità che avranno ricadute, dirette o indirette, sulle disposizioni in materia di lavoro.

  1. Viene prevista la possibilità di assegnare dei lavori in regime di affidamento diretto: a) per appalti di servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di valore inferiore a 140.000.00 euro; negoziata senza bando per importi da 140.000,00 fino a 215.000,00 (750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici; b) per appalti di lavori la soglia viene invece fissata ad importi inferiori a 150.000,00 euro. È prevista la procedura negoziata, senza bando, per lavori da 150.000,00 euro fino a 1 mln di euro e da 1 mln di euro fino a 5,382 mln di euro, con numero di operatori da invitare, rispettivamente da 5 a 10. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica, senza necessità di motivazione.
  2. Si prevede che il responsabile unico del progetto (RUP), sovrintendente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente.
  3. Viene consentito il subappalto senza limiti percentuali e il cd. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche.
  4. Le stazioni appaltanti dovranno adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni.
  5. Viene definitivamente cancellato il divieto di appalto integrato (previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016), prevedendo in via stabile la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può comunque essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma, efficace dal 1° luglio 2023, si pone in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato, disposta dal decreto-legge n. 77/2021.