Dimissioni di fatto a seguito di assenza prolungata dal lavoro: le istruzioni dell’INL

22 Gennaio 2025

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 579 del 22 gennaio 2025

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con nota 579/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità apportate dal Collegato Lavoro in materia di risoluzione del rapporto di lavoro con l’introduzione nell’ordinamento della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.

Il nuovo comma 7-bis del D.Lgs. n. 151/2015 prevede in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato l’assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni. Per la comunicazione, da inoltrare preferibilmente a mezzo pec, l’ITL ha diffuso un modello in cui riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il dipendente, al fine di consentire gli eventuali accertamenti ispettivi.

L’Ispettorato, tuttavia, evidenzia come l’obbligo di comunicazione sia limitato alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro decida di far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto.

Qualora l’Ispettorato del lavoro accerti, autonomamente o a seguito di prova fornita dal lavoratore, l’impossibilità da parte di quest’ultimo di comunicare i motivi dell’assenza o la non veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, comunica l’inefficacia della risoluzione ad entrambe le parti.