Diritto di precedenza dei lavoratori a tempo determinato e termini di esercizio

15 Luglio 2024

Corte di Cassazione, sentenza 15 luglio 2024, n. 19348

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il giudizio riguarda la pretesa di una lavoratrice a tempo determinato dal 6 giugno 2013 al 6 aprile 2014 e dal 1° maggio 2014 al 27 settembre 2015 di veder riconosciuto, a norma dell’art 5 commi 4-quater e 4-sexies del D. Lgs. n 368/2001, il proprio diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dalla datrice di lavoro nell’arco di 12 mesi, avendo maturato il diritto col compimento di sei mesi di rapporto a termine e avendolo esercitato in data 22 dicembre 2014. A tale pretesa era stato opposta l’inammissibilità della stessa perché tardiva rispetto a primo rapporto ed esercitata nel secondo in corso di rapporto anziché nell’arco temporale intercorrente tra la cessazione dello stesso e i sei mesi successivi. Disattendendo tale tesi, accolta dai giudici di merito, la Cassazione osserva che la legge stabilisce soltanto che il diritto di precedenza debba essere esercitato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine, ma non prevede anche che tale esercizio non possa avvenire prima di tale cessazione, nel corso del rapporto, come appunto avvenuto nel caso esaminato.