“Discontinuità” del subentrante nell’appalto e art. 2112 c.c.

24 Ottobre 2024

Corte di Cassazione, sentenza 24 ottobre 2024, n. 27607

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio promosso da una lavoratrice per rivendicare il diritto, ex art. 2112 c.c., a transitare alle dipendenze dell’impresa subentrante in un appalto di servizi, la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso della società avverso la sentenza d’appello che aveva accolto le domande, osserva che: (i) con la riforma operata dalla riforma della legge n. 122 del 2016, l’art. 29, co. 3, d.lgs. 276/03 prevede una sorta di presunzione di operatività dell’art. 2112 c.c., nel senso che il cambio di appalto genuino, in cui il subentrante sia tenuto dalla legge, dal CCNL o dal contratto d’appalto ad acquisire i dipendenti del precedente appaltatore  costituisce un trasferimento d’azienda, a meno che il subentrante presenti “elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”; (ii) questo rapporto regola-eccezione determina, sul piano processuale, un’inversione dell’onere della prova, incombendo quindi sulla parte che nega il trasferimento d’azienda (in genere, l’imprenditore subentrante) la prova della discontinuità; (iii) per riconoscersi la discontinuità dell’impresa subentrante che abbia acquisito il personale già impiegato nell’appalto, occorre che sia fornita la prova che il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto; (iv) nel caso di specie, la Corte territoriale, facendo buon governo dei succitati principi, ha correttamente ritenuto che la sola adozione di nuove  divise e di cartellini di riconoscimento da parte della subentrante non fossero novità in grado di incidere sull’autonomia funzionale della struttura produttiva acquisita.