Discriminazioni collettive in ragione della nazionalità: sì alla legittimazione ad agire di associazioni ed enti – Discriminatorio il bando di concorso ad assistente giudiziario riservato ai soli cittadini italiani

1 Aprile 2025

Corte di Cassazione, sentenza 1° aprile 2025, n. 8674

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio promosso da una cittadina albanese con permesso di soggiorno di lungo periodo e da una Onlus attiva nel campo della lotta alle discriminazioni per ottenere la dichiarazione della natura discriminatoria di un bando di concorso per l’assunzione di assistenti giudiziari, in quanto riservato esclusivamente ai cittadini italiani, era sorto il problema della legittimazione attiva della Onlus, che il Ministero convenuto sosteneva non prevista nel caso di giudizi relativi alle discriminazioni collettive in ragione della nazionalità, come quello in esame. In proposito, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza, secondo la quale, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e fedele al diritto dell’Unione della disciplina del D. Lgs. n. 215/2003, anche nelle discriminazioni collettive per ragioni di nazionalità deve ritenersi sussistere la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed enti di cui a tale decreto.

Quanto al merito della vicenda, la Corte conferma anche il giudizio sulla natura discriminatoria del bando del Ministero, ricordando che la legge italiana limita la c. d. “riserva di nazionalità” nell’accesso ai pubblici uffici unicamente a quelli che comportano l’esercizio di poteri pubblici o attengono alla tutela dell’interesse nazionale (da interpretare, secondo la giurisprudenza eurounitaria, in maniera restrittiva). In proposito, la Cassazione conferma infine la correttezza dell’accertamento secondo il quale alla figura dell’assistente giudiziaria non può essere ricondotto l’esercizio di siffatti poteri.