Docenti precari e principio di non discriminazione dei lavoratori a termine
Corte di Cassazione, ordinanza 9 agosto 2024, n. 22640
L’ordinanza è espressione di un recente contenzioso seriale che ha dato luogo a uniformi soluzioni da parte della Corte di legittimità. Riguarda il caso dei docenti a termine nella scuola pubblica ai quali non viene riconosciuta l’evoluzione stipendiale legata all’anzianità complessiva di servizio, prevista per i docenti a tempo indeterminato. In giudizio, tale posizione è stata motivata dal Ministero datore di lavoro, a cui la Corte d’appello ha dato ragione, con la circostanza che i precari percepiscono indennità non spettanti normalmente a quelli a tempo indeterminato, quali l’indennità per ferie non godute e l’indennità di disoccupazione, che coprono ampiamente la differenza. La decisione dei giudici di merito è annullata dalla Cassazione, la quale osserva che il principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, quanto alle condizioni di lavoro (salvo il caso di condizioni deteriori giustificate da ragioni oggettive), implica una comparazione tra singole condizioni di impiego riguardanti lavoratori “comparabili”, non essendo viceversa possibile mettere a raffronto istituti che caratterizzano il lavoro determinato e quello indeterminato tra loro non confrontabili. Fra tali istituti deve ritenersi rientrino le indennità per ferie non godute e di disoccupazione percepite dal personale precario, in quanto entrambe mirano a ovviare ai disagi specifici che il personale non di ruolo, diversamente da quello di ruolo, affronta in considerazione delle frequenti interruzioni dell’impiego. Opinare diversamente, procedendo in ogni caso al confronto tra le condizioni complessive delle due categorie di docenti, invece che rimuovere le discriminazioni patite dal personale precario, finirebbe per far ignorare le specificità del rapporto a tempo determinato a danno di quest’ultimo, in tal modo realizzando un effetto esattamente opposto rispetto a quello perseguito dal principio di non discriminazione.