È discriminatoria la condotta dell’azienda di trasporti che nega ai dipendenti il godimento di permessi elettorali per la funzione di rappresentanti di lista
Tribunale di Roma, 1° ottobre 2024
L’Azienda non può stabilire arbitrariamente e unilateralmente la compressione di diritti costituzionalmente tutelati, senza dimostrare né le pretese esigenze di garanzia dei servizi pubblici essenziali né in base a quali criteri e ragioni oggettive ha riconosciuto i permessi elettorali a chi li ha richiesti per lo svolgimento di funzioni di Presidente e scrutatore di seggio, mentre li ha negati ai rappresentanti di lista. Le condotte denunciate dai ricorrenti hanno determinato una discriminazione sulla base delle opinioni personali di carattere politico, collegate alle prerogative elettorali di partecipazione alla vita politica economica e sociale, con ripercussioni sulla retribuzione e sulle condizioni di lavoro. Ai lavoratori assentatisi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali è stato riconosciuto il diritto al pagamento della retribuzione, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Nel caso di specie, ai fini della rimozione degli effetti della condotta discriminatoria, il Tribunale ha altresì condannato l’Azienda convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, liquidato nella misura di euro 2.500 per ciascuno dei lavoratori.