Emergenza Covid: blocco dei licenziamenti e superamento del periodo di comporto
Corte di Cassazione, sentenza 14 ottobre 2024, n. 26634
Nella vicenda giudiziaria in cui una lavoratrice aveva impugnato il proprio licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto intimato nel periodo di blocco dei licenziamenti per l’emergenza Covid, la Cassazione, confermando il rigetto delle sue domande, rileva che: (i) la legge del “blocco” riguarda esplicitamente, oltre i licenziamenti collettivi, solo quelli per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della L. n. 300/70, tra i quali non rientra il superamento del periodo di comporto, specificatamente disciplinato dall’art. 2110 cod. civ., senza che ne sia possibile una inclusione nella legge sul “blocco” per analogia, data la specialità biunivoca delle norme citate; (ii) la possibilità di licenziamento per superamento del comporto anche nel periodo interessato dal blocco si ricava, d’altro canto, in positivo, dalla previsione di non computabilità, ai suoi fini, del periodo trascorso in quarantena domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.