Garante per la protezione dei dati personali, ordinanza ingiunzione n. 190 del 13 maggio 2021
Non è consentito ai datori di lavoro tenere sotto controllo l’attività sul web dei propri dipendenti durante l’orario senza averli preventivamente resi destinatari di una puntuale informativa sulla tipologia e le modalità del trattamento dei loro dati. È necessario inoltre compiere una valutazione d’impatto dei trattamenti che si intende realizzare, verificando in particolare se possano comportare un rischio per i diritti e le libertà individuali degli interessati sottoposti a controllo nel contesto lavorativo.
Con il provvedimento n. 190 del 13 maggio 2021, disposto nei confronti di un’amministrazione comunale, il Garante per la protezione dei dati personali torna a pronunciarsi sulla materia del controllo a distanza dei lavoratori, affrontando in particolare il tema del tracciamento e memorizzazione da parte del datore di lavoro dell’attività sul web compiuta dai propri dipendenti in orario lavorativo. Nella scheda allegata gli approfondimenti sulla decisione del Garante.