Garante per la Protezione dei Dati Personali, provvedimento n. 10013356 dell’11 aprile 2024
Inutilizzabili a fini disciplinari immagini ricavate da un sistema di videosorveglianza, attivo per motivi di sicurezza, se al dipendente non è stata preventivamente data un’idonea informativa sui dati personali trattati e se per l’installazione delle telecamere non sono state osservate le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori.
L’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy. Lo ha stabilito il Garante Privacy sanzionando, con il provvedimento qui commentato, un Comune con una multa di 3mila euro per illeciti nel trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza.
L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale.
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.