I lavoratori hanno diritto di ricorrere ad azioni di autotutela collettive, anche diverse dallo sciopero
Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 2025, n. 9526
La Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore, sindacalista, che – insieme ad altri colleghi – aveva prestato attività lavorativa secondo la turnazione prevista dal CCNL, anziché secondo i turni a scorrimento stabiliti da un accordo aziendale, in segno di protesta per la mancata corresponsione dell’indennità prevista dal contratto di secondo livello. Pur escludendo che si trattasse di sciopero in senso tecnico, e quindi che il licenziamento avesse natura discriminatoria, la Corte aveva ricondotto la condotta a un’ipotesi comportante la sanzione conservativa, disponendo l’applicazione del regime sanzionatorio ex art. 18, co. 4, SL. Accogliendo il ricorso incidentale del lavoratore, la Cassazione qualifica la condotta come azione collettiva sindacalmente tutelata e afferma che: (i) la tutela costituzionale e sovranazionale delle azioni collettive dei lavoratori non riguarda solo lo sciopero, ma si estende a ogni forma di protesta collettiva volta alla tutela di interessi comuni, purché attuata in modo pacifico; (ii) nel caso in esame non può parlarsi di sciopero non perché non coordinato dal sindacato, ma perché manca l’astensione, avendo i dipendenti lavorato, sia pure con una turnazione diversa; (iii) in presenza di un conflitto collettivo e di una condotta condivisa tra più lavoratori, un licenziamento fondato sulla partecipazione a tale iniziativa configura una ritorsione antisindacale vietata ai sensi dell’art. 4, l. 604/1966. La Corte cassa quindi la sentenza e rinvia per l’applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, co. 1, SL.