Il Giudice Ordinario è competente a pronunciarsi in tema di mobilità volontaria del pubblico dipendente
Tribunale di Milano, 6 agosto 2024
Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da una dipendente pubblica che, avendo partecipato ad una procedura di mobilità volontaria regionale, indetta ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, si era vista negare il nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Nell’accogliere il ricorso il Giudice del lavoro ha respinto integralmente la tesi difensiva dell’Amministrazione di appartenenza, evidenziando che, in base a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, la procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse realizza una cessione del contratto e pertanto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all’assunzione all’esito di una procedura di mobilità. Sulla base dei citati presupposti il Tribunale ha ritenuto non provata la carenza di organico che avrebbe giustificato – secondo la P.A. resistente – il diniego del nulla osta, ritenendo allo stesso tempo sussistente il requisito del periculum in mora costituito in particolare al rischio di una lesione definitiva alla carriera e all’accrescimento della professionalità della lavoratrice.