Il licenziamento segue la cessione del contratto di lavoro

5 Novembre 2024

Corte di cassazione, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28406

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In pendenza dell’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato nel 2012, il contratto di lavoro del dipendente era stato ceduto, col suo consenso, dalla società X alla società Y nel 2015. Successivamente la Corte d’appello, riformando la decisione di prime cure, aveva respinto l’impugnazione del licenziamento nel 2019, per cui, immediatamente dopo, la società Y aveva comunicato al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento del 2012, ritenuto legittimo dalla Corte d’appello. Impugnata anche questa comunicazione, il giudizio, dopo il rigetto da parte dei giudici di merito, è pervenuto alla Corte di cassazione, la quale, respingendo le censure del lavoratore, afferma che: (i) l’effetto successorio, garantito dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. non è precluso dalla mancata partecipazione dell’impresa cessionaria al giudizio di impugnazione del licenziamento intimato dalla cedente; (ii) poiché la cessione del contratto attua una successione a titolo particolare del cessionario in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al cedente, ivi compreso un licenziamento intimato e ancora sub iudice, non è necessario fare riferimento a quest’ultimo nell’atto di cessione, al fine di ottenere l’effetto successorio.