Il primario ospedaliero non è tenuto ad osservare un orario minimo di lavoro e la sua prestazione va valutata in relazione agli obiettivi raggiunti
Tribunale di Reggio Calabria, 28 febbraio 2025
Il Tribunale accoglie la domanda proposta da una direttrice di Unità Operativa Complessa di un’azienda ospedaliera pubblica e dichiara che la ricorrente non era tenuta a rispettare un orario di lavoro minimo e, conseguentemente, l’illegittimità del provvedimento di determinazione di un debito orario nonché l’insussistenza dell’indebito contestato dall’azienda ospedaliera. Secondo il Giudice, il direttore di struttura complessa non è tenuto a prestare un orario predefinito, bensì a garantire la corretta organizzazione e gestione delle risorse, e la sua prestazione va valutata in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati e all’adempimento delle funzioni e responsabilità attribuite. Non rileva la circostanza che anche tali medici siano tenuti alla rilevazione delle presenze, in quanto la timbratura del cartellino serve unicamente ai fini del calcolo degli istituti indiretti o accessori della retribuzione quali ferie, assenze e congedi.