Il valore dell’uso promiscuo dell’auto aziendale rientra nella base di calcolo di TFR e indennità di preavviso
Corte di Cassazione, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20938
In un’articolata vicenda giudiziaria, originata dalle dimissioni per giusta causa di un dirigente, una delle questioni affrontate riguardava la computabilità sul t.f.r. e sull’indennità sostitutiva del preavviso dell’integrale valore dell’uso promiscuo di un’autovettura aziendale contrattualmente riconosciuto al dirigente nonché dei premi di polizze infortuni e morte. In proposito la Corte, nel rigettare il ricorso della società datrice contro la sentenza d’appello, osserva che: (i) secondo la propria giurisprudenza, il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un’autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un’obbligazione che, anche ove non ricollegabile a una specifica prestazione, va considerata di natura retributiva, e il suo controvalore (in termini di risparmio integrale di spesa) deve pertanto essere computato nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso; (ii) anche i premi di assicurazione, come retribuzione in natura, vanno computati nella base di calcolo dei due istituti, anche quando, come nel caso in esame, i relativi contratti di assicurazione non siano stati concretamente stipulati, in violazione degli accordi raggiunti.