Il valore dell’uso promiscuo dell’auto aziendale rientra nella base di calcolo di TFR e indennità di preavviso

26 Luglio 2024

Corte di Cassazione, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20938

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un’articolata vicenda giudiziaria, originata dalle dimissioni per giusta causa di un dirigente, una delle questioni affrontate riguardava la computabilità sul t.f.r. e sull’indennità sostitutiva del preavviso dell’integrale valore dell’uso promiscuo di un’autovettura aziendale contrattualmente riconosciuto al dirigente nonché dei premi di polizze infortuni e morte. In proposito la Corte, nel rigettare il ricorso della società datrice contro la sentenza d’appello, osserva che: (i) secondo la propria giurisprudenza, il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un’autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un’obbligazione che, anche ove non ricollegabile a una specifica prestazione, va considerata di natura retributiva, e il suo controvalore (in termini di risparmio integrale di spesa) deve pertanto essere computato nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso; (ii) anche i premi di assicurazione, come retribuzione in natura, vanno computati nella base di calcolo dei due istituti, anche quando, come nel caso in esame, i relativi contratti di assicurazione non siano stati concretamente stipulati, in violazione degli accordi raggiunti.