Illegittimo il licenziamento per superamento del comporto se il datore di lavoro induce in errore il dipendente sul numero di assenze effettuate

8 Agosto 2024

Corte di Cassazione, ordinanza 8 agosto 2024, n. 22455

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio promosso da un dipendente per impugnare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, la Corte d’appello aveva accolto la domanda di reintegrazione (con risarcimento danni limitato) in ragione del fatto che il datore di lavoro aveva indotto in errore il dipendente sul numero di assenze per malattia effettuate, indicandone in busta paga molte meno di quelle reali. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società datrice, osserva che: (i) per consolidato orientamento giurisprudenziale, laddove la contrattazione collettiva non contenga un’espressa diversa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto; (ii) nel caso di specie, però, tale adempimento sarebbe stato necessario per correggere le indicazioni erronee e fuorvianti che lo stesso datore di lavoro aveva fornito al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga e quindi per eliminare quel ragionevole affidamento ingenerato nel lavoratore dal precedente e reiterato comportamento datoriale.