Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti connessa alla tredicesima mensilità 2024 (cd. bonus Natale)
Legge 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113
In sede di conversione del decreto-legge n. 113/2024 (c.d. decreto Omnibus), la legge n. 143/2024 introduce, sperimentalmente per il solo anno 2024, una indennità una tantum pari a 100 euro netti, denominata bonus Natale, da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità e da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti.
In particolare, sono destinatari del bonus Natale i titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, dunque i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori domestici e a domicilio) indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (ex art. 13, comma 1, TUIR);
- presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR), o in alternativa almeno un figlio fiscalmente a carico nel caso di nucleo familiare monogenitoriale.
L’indennità una tantum di 100 euro va riconosciuta dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.