INPS, circolare n. 58 del 23 giugno 2023
Legge di Bilancio 2023. Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
A seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea l’Inps, con la circolare n. 58/2023, fornisce le istruzioni operative relative all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e le stabilizzazioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, di cui all’art. 1, comma 298, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui e può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati, ovvero i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., i datori di lavoro agricolo e i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc. L’incentivo non trova, invece, applicazione per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, le imprese operanti nel settore finanziario, le imprese del settore domestico e le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.
L’esonero è dedicato alle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate secondo la disciplina dettata dalla legge n. 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie: a) donne di età non inferiore a cinquant’anni, disoccupate da oltre 12 mesi; b) donne di qualunque età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.