INPS, circolare n. 88 del 31 ottobre 2023

31 Ottobre 2023

Iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e corrispondenti obblighi contributivi.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la circolare n. 88/2023 l’Inps fornisce utili indicazioni in ordine alla prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, in materia di lavoro sportivo. La circolare conferma prima di tutto la possibilità per tutti gli enti sportivi di adempiere agli obblighi di comunicazione al centro per l’impiego e di trasmissione delle denunce individuali Uniemens attraverso il nuovo registro delle attività sportive (Rasd). Questo dovrebbe valere a superare le controverse indicazioni contenute nella recente nota 460/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, invece, ha previsto la sospensione della modalità di comunicazione “semplificata” attraverso il registro a partire dal 27 ottobre in attesa della implementazione dello stesso.

La circolare conferma inoltre che la soglia di esenzione di 5mila euro ai fini previdenziali si calcola considerando solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023, escludendo quelli erogati nel periodo precedente. L’obbligo di applicare e versare i contributi previdenziali ricadrà sul committente, tenuto a corrispondere gli importi eccedenti la soglia di esenzione.

Chiarito anche che per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi stipulati con più enti il requisito delle 24 ore settimanali non è cumulativo, ma si applica per ciascun committente.

Infine, la circolare chiarisce ulteriormente che i rapporti di lavoro autonomo in ambito sportivo possono essere oggetto di contratti di lavoro autonomo occasionale.