Interpello Ministero Lavoro n. 6/2014.
Non sono richiesti gli intervalli minimi tra due contratti a termine, ridotti a 10 e 20 giorni dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, per le attività prestate da tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, a prescindere dal fatto che si tratti di personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio, a condizione però che si tratti di prestazioni temporanee e finalizzate alla realizzazione di specifici spettacoli.
30-01-2014
Ministero del lavoro interpello n. 6 del 30 gennaio 2014
Secondo il PARERE del Ministero del lavoro, l’ATTIVITA’ del personale artistico, tecnico, impiegatizio e operaio addetto a singoli SPETTACOLI o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita è ESONERATA dall’applicazione della disciplina sugli INTERVALLI TEMPORALI tra due contratti a tempo determinato.
Sezione: Rapporto di lavoro
Tipologia: Circolari, interpelli etc.