Invenzioni del dipendente – Invenzione di servizio e invenzione d’azienda – Necessità, ai fini della …
Invenzioni del dipendente – Invenzione di servizio e invenzione d’azienda – Necessità, ai fini della sussistenza della c.d. invenzione di servizio, che nel contratto sia espressamente stabilito che il trattamento economico pattuito tra le parti comprende anche il compenso per l’attività di invenzione – Non sussiste
Corte di cassazione, sentenza 25 giugno 2014 n. 14371
Abstract
Nel caso in cui oggetto del contratto di lavoro sia costituito dall’attività inventiva, non spetta al dipendente inventore alcuna retribuzione aggiuntiva, oltre la retribuzione, per l’effettiva realizzazione di una invenzione e a compenso della spettanza al datore di lavoro dei diritti derivanti da essa.
Commento
Come è noto, la legge prevede una disciplina differenziata del trattamento economico dovuto per l’invenzione realizzata dal dipendente in esecuzione del contratto di lavoro, a seconda che l’attività inventiva costituisca o non l’oggetto della prestazione convenuta: in caso affermativo essa è integralmente compensata con la retribuzione pattuita mentre nel caso opposto è dovuto al prestatore un equo premio in aggiunta alla sua retribuzione. Interpretando il contratto di lavoro intercorso tra le parti, col tener anche dell’elevata retribuzione pattuita per il dipendente che chiedeva l’equo premio per una serie di invenzioni realizzate nel corso del rapporto di lavoro, i giudici hanno ritenuto che oggetto del contratto fosse l’attività di invenzione, sotto forma di attività di progettazione finalizzata alla ricerca di soluzioni tecniche di tipo inventivo, escludendo pertanto il diritto del dipendente ad un compenso aggiuntivo.
Sezione: Rapporto di lavoro