Irriducibile la retribuzione, salvo accordo in sede protetta e su determinati presupposti
Corte di cassazione, ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26320
Il caso esaminato è quello di un dirigente dimessosi per giusta causa a seguito dell’avvenuta riduzione della retribuzione sia in moneta (- 10%) che in natura (incremento del rimborso dovuto dal lavoratore per l’uso privato dell’autovettura aziendale). Nel giudizio promosso dal dipendente per ottenere le differenze di retribuzione conseguenti all’illegittima riduzione nonché gli emolumenti connessi alle dimissioni per giusta causa, il datore di lavoro aveva, tra l’altro, eccepito l’esistenza di un accordo stipulato tra le parti che aveva disposto la riduzione. In proposito, la Cassazione, nel respingere il relativo motivo di ricorso della società avverso la sentenza d’appello che aveva accolto le domande, ricorda che, a norma dell’art. 2113, 6° comma cod. civ., un accordo di riduzione della retribuzione è valido solo se stipulato tra le parti in sede protetta e sempre che ricorrano determinate condizioni (mutamento delle mansioni nell’interesse del dipendente) e rileva che nel caso di specie tali condizioni non si erano verificate, per cui l’accordo tra le parti doveva considerarsi nullo.