Ispettorato nazionale del lavoro, circolare 7 novembre 2016 n. 2/2016

7 Novembre 2016

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce agli organi periferici e al Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro le proprie indicazioni sulla corretta lettura dell’art. 4 della L.300/1970, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, per quanto attiene all’installazione su autovetture aziendali di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Le indicazioni sono volte, in particolare, a chiarire se le stesse siano da considerare strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, come tali esclusi dalle garanzie di cui alla norma citata. L’Ispettorato ritiene che, in linea di massima, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, vale a dire non utilizzato in via primaria e necessaria per l’esecuzione dell’attività lavorativa; pertanto, tali apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in sua assenza, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Solo in casi del tutto particolari tali sistemi rappresentano veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si può prescindere da tali autorizzazioni. – Sezione: rapporto di lavoro