Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 422 del 17 gennaio 2020.
L’INL, rispondendo ad un quesito posto da una sede territoriale del medesimo Ispettorato, ha fornito indicazioni al proprio personale in ordine all’esatta portata applicativa dell’art. 1, c. 2 , D.Lgs. n. 276/2003, in riferimento alla possibile estensione alla Pubblica amministrazione dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito. Poiché l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l’art. 86 comma 9 del citato decreto legislativo (relativo all’applicabilità, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e delle sanzioni per le sole violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni), nulla può desumersi esplicitamente, secondo l’Ispettorato, in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto. Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003 resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 422 del 17 gennaio 2020.
L’INL, rispondendo ad un quesito, ha fornito indicazioni al proprio personale in ordine all’esatta portata applicativa dell’art. 1, c. 2 , D.Lgs. n. 276/2003, in riferimento alla possibile estensione alla Pubblica amministrazione dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito. Poiché l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l’art. 86 comma 9 del citato decreto legislativo (relativo all’applicabilità, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e delle sanzioni per le sole violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni), nulla può desumersi esplicitamente, secondo l’Ispettorato, in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto. Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003 resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato.
Sezione: rapporto di lavoro