Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 5291 del 21 luglio 2023

21 Luglio 2023

Con l’aumento del caldo nei luoghi di lavoro anche il preposto è chiamato a valutare in concreto la necessità o meno di interrompere, anche solo temporaneamente, l’attività lavorativa.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la nota n. 5291 del 21 luglio scorso l’Ispettorato nazionale del lavoro torna sul tema dei rischi lavorativi connessi alle alte temperature e, nel trasmettere il messaggio Inps n. 2729/2023 relativo alla possibilità di chiedere la Cigo con causale “eventi meteo”, fornisce un’indicazione di dettaglio sulle figure indicate dal Testo unico in materia di sicurezza (Dlgs 81/2008) che possono dettare il blocco temporaneo dell’attività per caldo eccessivo, con conseguente accesso all’integrazione salariale.
Rispetto al richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, contenuto nel comunicato congiunto Inps-Inail del 26 luglio 2022 e riportato nella propria nota 5056 dello scorso 13 luglio, l’INL chiarisce che deve evidentemente riferirsi ai soggetti cui l’ordinamento riconosce il potere di interrompere l’attività lavorativa. Tra questi, oltre naturalmente al datore di lavoro, va annoverato il preposto, che tra i doveri fissati dall’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2008, alla lettera f-bis, ha proprio quello di interrompere, anche solo temporaneamente, l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità accertate, in caso di deficienze o condizioni di pericolo, emerse durante la propria vigilanza.