Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 716 del 26 aprile 2023

26 Aprile 2023

Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con nota n. 716/2023 l’INL ha risposto ad una richiesta presentata dall’Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro), rispetto alla possibilità – per un’agenzia di somministrazione – di somministrare lavoratori a termine per attività stagionali con le deroghe tipiche di tale tipologia, ossia quelle previste dal capo III del D.lgs n. 81/2015.
Sul tema, il parere fornito dall’Ispettorato è che sono le previsioni del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore a dettare la corretta disciplina della somministrazione a termine in ambito stagionale. Dal punto di vista operativo, quanto ne scaturisce – con riguardo alla somministrazione a termine – è che per poter ricorrere alle peculiarità del lavoro stagionale, occorre innanzitutto verificare se il contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale) applicato dall’utilizzatore contiene eventuali deroghe, come previsto anche dall’art. 52 del Ccnl delle agenzie di somministrazione di lavoro. Diversamente, in assenza di specifica disciplina collettiva, si applica la normale regolamentazione della somministrazione a termine, peraltro mantenuta inalterata dal recente decreto Lavoro (decreto-legge n. 48/2023).