Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. n. 1959 del 30 settembre 2022

30 Settembre 2022

Prescrizione dei crediti di lavoro. Nuovi orientamenti giurisprudenziali. Diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004. Atti interruttivi.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Per i crediti di lavoro che possono formare oggetto di diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Questa l’indicazione fornita, con la nota in commento, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro al proprio personale ispettivo sulla scorta del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, è intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale concernente la prescrizione dei crediti maturati dai lavoratori nel corso del rapporto di lavoro. Il cambio di rotta da parte della Cassazione è stato determinato dall’evoluzione normativa in tema di licenziamento e tutele reali del lavoratore. La Corte infatti, nella citata sentenza, ha stabilito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 (cd. Jobs Act), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un effettivo regime di stabilità.
Viene, dunque, in parte superata la nota INL prot. n. 595 del 23 gennaio 2020, secondo cui, in ragione di una generale incertezza giurisprudenziale, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale andava riferito, più prudenzialmente, al primo giorno utile per far valere il diritto di credito, anche se in costanza di rapporto.