Ispettorato Nazionale del Lavoro, note 2 dicembre 2022 n. 474 e 5 dicembre 2022 n. 483
Protocollo quadro di collaborazione tra le direzioni territoriali dell’Ispettorato del lavoro e la competente Procura della Repubblica.
All’esito di un confronto con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha elaborato una bozza di protocollo d’intesa, diffusa ai direttori degli Uffici territoriali con la nota n. 474/2022 (documento non pubblicato), finalizzata a fornire agli Ispettorati territoriali modalità uniformi di collaborazione con l’Autorità giudiziaria e assicurare il proficuo svolgimento delle indagini relative a fenomeni di particolare gravità.
Il protocollo quadro fungerà da riferimento per i protocolli d’intesa che saranno sottoscritti a livello locale con le Procure della Repubblica competenti per territorio.
Con la successiva nota n. 483/2022 l’INL precisa che la redazione di un protocollo quadro è stata motivata dalla necessità di assicurare l’omogeneità, l’efficienza e la coerenza dell’azione ispettiva su tutto il territorio nazionale ed evitare che, laddove si esercitino le funzioni di polizia giudiziaria, vi siano variegati moduli operativi indicati unilateralmente dall’Autorità Giudiziaria.
Il protocollo sofferma l’attenzione sulle indagini riguardanti violazioni in ambito lavoristico ed in particolare sul potere di sospensione dell’attività imprenditoriale, o parte di essa, attribuito dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008 agli ispettori del lavoro, ritenuto idoneo a evitare di attivare la più grave misura cautelare del sequestro preventivo (articolo 321 del Codice di procedura penale) e che consente, nel contempo, una notevole economia processuale.
Nell’individuare l’ambito e le modalità di intervento, il protocollo indica le «fattispecie criminose di notevole impatto sociale in ambito lavorativo» tra le quali annovera le violazioni delle norme di prevenzione, infortuni gravi e/o mortali, le frodi ai danni del sistema previdenziale e assicurativo, lo sfruttamento dei lavoratori che si trovano in stato di bisogno mediante la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali e comunque spropositate rispetto alla qualità e quantità del lavoro, nonché la somministrazione fraudolenta di manodopera.