La Cassazione si adegua alla Corte costituzionale: reintegrazione se non è provato il motivo oggettivo
Corte di cassazione, ordinanza 9 marzo 2025 n. 6221
Ritenendo ingiustificato il licenziamento per il motivo oggettivo di “riorganizzazione aziendale” di una dipendente alberghiera (perché genericamente dedotto dall’impresa) la Corte d’appello, in attuazione dell’art. 3, comma 1° del D. Lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act), aveva, con sentenza del novembre 2021 applicato la mera tutela indennitaria. La Cassazione, pur negando che la mancata giustificazione del licenziamento comporti di per sé il suo carattere ritorsivo, come denunciato dalla dipendente, accoglie il ricorso di quest’ultima quanto al tipo di tutela conseguente, divenuto reintegratorio per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2024, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma di legge suddetta nella parte in cui non prevede la reintegrazione anche nel caso di insussistenza del fatto addotto come giustificato motivo oggettivo, come positivamente stabilito per il caso di mancanza del motivo soggettivo.